A chi è rivolto
Cittadini del Comune di Loiri Porto San Paolo
Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Come fare
L’IMU deve essere versata in due rate.
- La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
- La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati.
È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- credenziali SPID/CIE
- le informazioni sugli immobili di proprietà : rendita catastale, quota di possesso, etc. (consultabili dal sito dell’Agenzia del territorio tramite SPID/CIE)
- le informazioni sul contribuente
Cosa si ottiene
Tramite la procedura potrai generare il modello F24 per procedere al pagamento dell'imposta dell'importo in autoliquidazione.
Tempi e scadenze
La generazione del modello F24 è immediata.
L'IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione, entro il 16 giugno. Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.
Nello specifico:
- Dall'approvazione delle aliquote approvate il servizio permette di calcolare acconto, saldo e unica soluzione in imposta pura (senza ravvedimento);
- Dal 18/06 al 16/12 il servizio permette di calcolare il saldo in imposta pura, oppure l'acconto e l'unica soluzione con il ravvedimento dell'anno in corso;
- Dal 17/12 fino al 31/12 il servizio permette di calcolare acconto, saldo e unica soluzione in imposta con ravvedimento dell'anno in corso.
Quanto costa
Il servizio è gratuito.
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
- fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti per la sua categoria catastale.
- aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
- terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
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