Strumenti di accessibilità
L’Autorizzazione Regionale per l’esercizio della caccia, ai sensi dell’art. 46 della Legge Regionale n. 23 del 29 Luglio 1998 è rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale tramite i Sindaci dei Comuni di residenza e per i non residenti in Sardegna tramite l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente.
Gli interessati devono presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza diretta al Presidente della Giunta Regionale.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
I non residenti in Sardegna dovranno presentare domanda tra il 1° Aprile ed il 31 maggio al Presidente della Giunta Regionale tramite l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente con le stesse formalità sopra indicate.
L’Autorizzazione Regionale ha la stessa durata della licenza di Porto di fucile. Per gli anni successivi a quello del rilascio la validità dell’Autorizzazione è subordinata al pagamento del contributo annuale. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata all’Autorizzazione.
Sportelli Anagrafe del Comune di Loiri Porto San Paolo che riceve previo appuntamento da richiedersi al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
1 settimana
nessun costo
Con Decreto n. 13502 del 14/06/2013 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha adottato il foglio venatorio per la stagione venatoria 2013/2014 e successive.
Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:
Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 – 09123 Cagliari e deve riconsegnarlo entro il 1° marzo di ogni anno debitamente compilato al Servizio Tutela suindicato.
Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.
In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:
Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).
Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.
In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.
Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.
A chi rivolgersi
Sportelli Anagrafe del Comune di Loiri Porto San Paolo che riceve previo appuntamento da richiedersi al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
1 settimana
nessun costo
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 Dpr 445/2000)
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rivolte alle pubbliche amministrazioni (Scuole, Università, INPS, ASL, Motorizzazione, Agenzia delle Entrate, ecc.) o a gestori di pubblico servizio (RAI, Enel, Telecom, Abbanoa, Equitalia, ecc.) consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti e a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione rivolta alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio NON deve essere autenticata; se la dichiarazione non viene sottoscritta davanti all’addetto dell’ufficio accettante deve essere accompagnata da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Possono essere autocertificati con una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autentica della firma: la data e il luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti civili e politici; lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a, stato libero); lo stato di famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari; l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione; il titolo di studio o qualifica professionale; gli esami sostenuti; il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e di qualifica tecnica; l’appartenenza ad ordini professionali; la situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; l’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; il possesso e il numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; lo stato di disoccupazione; lo status di pensionato/a e la categoria di pensione; lo status di studente/essa o di casalinga; la qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; l’iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; la qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato/a contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
DPR 445/2000 Articolo |
Chi può autocertificare |
A quali condizioni |
---|---|---|
3 comma 1 |
Cittadini italiani, Cittadini Unione Europea, Persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o nell'Unione Europea. |
Nessuna condizione |
3 comma 2 3 comma 3 |
Cittadini extracomunitari con autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano. |
Solo stati, fatti e qualità certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani o in applicazione di convenzioni internazionali. |
3 comma 4 |
Ogni altra persona fisica o giuridica diversa dalle precedenti. |
Deve produrre certificati o attestazioni dello stato estero con traduzione in italiano autenticata dal consolato italiano. |
4 comma 1 |
Chi non sa o non può firmare per impedimenti fisici o giuridici. |
La dichiarazione deve essere raccolta da un pubblico ufficiale; non sono in ogni caso consentite dichiarazioni fiscali. |
4 comma 2 |
Chi non può dichiarare per temporanei motivi di salute. |
La dichiarazione è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Non sono in ogni caso consentite dichiarazioni fiscali. |
5 comma 1 |
Minorenne o persona soggetta a tutela o curatela. |
La dichiarazione è resa dal genitore o dal tutore o dall'interessato assistito dal curatore. |
La mancata accettazione dell'autocertificazione da parte di una pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere dai benefici conseguiti col provvedimento adottato.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione non è valida se il destinatario è una Pubblica Amministrazione Estera, in questo caso l’impiegato comunale rilascerà all’utente un certificato in base all’art. 40 del DPR 445/2000, valido solo per l’estero.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 Dpr 445/2000)
Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non autocertificabili possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Possono essere rese dichiarazioni su: gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile; ecc.
La dichiarazione, che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, NON può contenere: dichiarazioni future; dichiarazioni d’impegno, accettazioni o rinunce d’incarico, procure, scritture private, dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile, deleghe configuranti una procura.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o a gestori di pubblico servizio non deve essere autenticata; se la dichiarazione non viene sottoscritta davanti all’addetto dell’ufficio accettante deve essere accompagnata da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sono soggette ad autenticazione le sole dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate a pubbliche amministrazioni al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (art. 21 comma 2 DPR 445/2000).
La sottoscrizione delle dichiarazioni rivolte ai privati deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, dal funzionario dell’ufficio che ha richiesto la documentazione, dal segretario comunale o dal dipendente comunale incaricato dal Sindaco anche di comune diverso da quello di residenza.
Non è più necessaria la presenza di testimoni nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano rese da chi non sa o non può firmare.
L’autentica della sottoscrizione è soggetta all’imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria. Bisogna presentarsi agli Sportelli Anagrafe del Comune di Loiri Porto San Paolo, previo appuntamento da richiedere via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., muniti di una marca da bollo da € 16,00 , sono dovuti inoltre € 0,52 per diritti di segreteria.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
I certificati relativi a stati, qualità personali e fatti possono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra i privati (Istituti di credito, compagnie di assicurazione, datori di lavoro privati, ecc.); per essere validi devono sempre riportare la seguente dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi”.I privati hanno la facoltà e non l’obbligo di accettare l’autocertificazione.
I certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge.
Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inoltrare la richiesta mezzo posta a Comune di Loiri Porto San Paolo - Ufficio Anagrafe - V.le Dante 28 – 07020 Loiri Porto San Paolo (SS).
Gli altri certificati anagrafici (di nascita, di matrimonio, di morte, di stato libero, di esistenza in vita, di cittadinanza) e le certificazioni pregresse (certificati anagrafici storici) possono essere richiesti dal diretto interessato o da un suo delegato.
Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inoltrare la richiesta mezzo posta a Comune di Loiri Porto San Paolo - Ufficio Anagrafe - V.le Dante 28 – 07020 Loiri Porto San Paolo (SS).
I certificati di stato civile vengono rilasciati nel caso di eventi (nascita, matrimonio, morte) verificatesi nel comune o avvenuti altrove ma trascritti nei registri di Stato Civile del Comune di Loiri Porto San Paolo. Gli estratti per riassunto e le copie integrali degli atti di stato civile vengono rilasciati esclusivamente per nascite, matrimoni e morti avvenute nel comune di Loiri Porto San Paolo.
I certificati possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta; le copie integrali possono essere richieste solo dai soggetti cui l’atto si riferisce o, se questo è minorenne da chi ne esercita la potestà genitoriale. Nel caso in cui a richiedere la copia integrale sia persona diversa da soggetto a cui l’atto si riferisce, deve, con motivata istanza, comprovare il proprio interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto (articolo 177, comma 3, Codice privacy).
Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inoltrare la richiesta mezzo posta a Comune di Loiri Porto San Paolo - Ufficio Stato civile - V.le Dante 28 – 07020 Loiri Porto San Paolo (SS);
I certificati elettorali: godimento dei diritti politici, iscrizione nelle liste elettorali, possono essere richiesti dal diretto interessato o da un suo delegato.
Le liste elettorali, inoltre, possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure inoltrare la richiesta mezzo posta a Comune di Loiri Porto San Paolo - Ufficio Elettorale - V.le Dante 28 – 07020 Loiri Porto San Paolo (SS);
Alle richieste di certificazioni devono essere allegati, se dovuti, marca da bollo e diritti di segreteria o ricevuta di pagamento tramite pagoPA più una busta precompilata e preaffrancata per l’invio del certificato cartaceo.
Certificazioni anagrafiche correnti
Permangono alcuni casi di esenzione. Sono esenti da bollo e assoggettati al solo pagamento di € 0,26 per diritti di segreteria i certificati anagrafici emessi per il seguente uso:
Certificazioni anagrafiche pregresse
per ogni documento:
per stati di famiglia redatti a mano con ricerca d’archivio, rilasciati anche per la determinazione dell’albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto nell’atto € 5,16.
Certificazioni di stato civile
esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti di segreteria.
I certificati anagrafici, di stato civile ed elettorali hanno validità sei mesi. Qualora contengano dati non soggetti a variazione hanno una validità illimitata (es. certificato di nascita, morte). Stessa validità hanno le autocertificazioni che li sostituiscono.
Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile in Viale Dante, n. 28 - Loiri
In caso di morte di un parente o di una persona cara, prima della sepoltura è necessario effettuare alcune operazioni.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Com.te dott. Giuseppe Serra
È il documento d’identità con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Qualora richiesto può assolvere anche alla funzione di documento valido ai fini dell’espatrio nei Paesi della Comunità Europea (per i soli cittadini italiani).
Sportelli Anagrafe del Comune di Loiri Porto San Paolo previo appuntamento da chiedersi al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà (in caso di rilascio) la presenza di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure, se dalla fotografia è possibile il riconoscimento del minore, la presentazione di un altro documento di identità del minore (carta identità scaduta, passaporto o certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15);
N.B. La presenza del minore è sempre necessaria.
Al fine di evitare il verificarsi di casi di respingimento presso le frontiere straniere il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali.
Per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
un suo delegato deve recarsi presso il Comune con la documentazione medica attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del richiedente o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del richiedente, per il completamento della procedura. Esclusivamente in questo caso è ammessa la mancata registrazione delle impronte digitali.
Solo ed esclusivamente in caso di urgenza per motivi di viaggio si rilascia la carta di identità cartacea, oltre alla su elencata documentazione, alla richiesta bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne giustifichi l’urgenza e 3 foto tessera (e non 1) recenti, identiche, a colori su sfondo bianco e con il capo scoperto.
I documenti d'identità rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
Può essere richiesto il rinnovo della carta d’identità anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza, con le stesse modalità previste per il rilascio.
N.B. la carta d’identità in corso di validità NON SI RINNOVA a seguito di cambi di residenza o di abitazione.
L’Ufficio Anagrafe informa che le dichiarazioni di residenza e di cambio abitazione in base all’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno e sul sito istituzionale del Comune di Loiri Porto San Paolo, con una delle seguenti modalità:
per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe
Telefono
+39.0789.481104
E-mail
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tempi di registrazione
24 ore
Costi
nessun costo