Descrizione
PROCEDIMENTO
Per l’individuazione dei beneficiari i Comuni predispongono un apposito bando pubblico, attenendosi alle
disposizioni contenute nel presente documento redatto annualmente dalla regione e nel Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999), come integrato con il Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022 (pubblicato in GU - Serie Generale n.
187 del 11.8.2022).
In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l’intero
fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le
modalità̀ di assegnazione dei contributi. A tal fine, i Comuni potranno effettuare una riduzione proporzionale
dei contributi di tutti i richiedenti o stilare una graduatoria sulla base di parametri di priorità individuati dai
Comuni medesimi. In tal caso i suddetti parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari
richiedenti di ultrasessantacinquenni, disabili o di situazioni di particolare debolezza sociale.
Trascorsi i termini per la presentazione delle domande, i Comuni eseguono l’istruttoria con il fine di
individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire il contributo tra i beneficiari
qualora le risorse stanziate non siano sufficienti, liquidare le risorse.
Il Comune predispone la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettua la liquidazione dei
contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.
Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilito a presentare
al Comune la documentazione attestante l’avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi
indicati nell’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 11, della Legge n. 431/1998, prevedere che i contributi
destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
Il Comune pone in essere tutte le azioni necessarie affinché il procedimento si concluda con l’erogazione delle
risorse ai beneficiari nel minore tempo possibile.
Si ritiene utile ricordare che, nell’applicazione del procedimento in oggetto, trova applicazione, nell’ottica di
semplificazione amministrativa, l’art. 18 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità
immobiliari di proprietà privata. Ciascun Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla
Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto, unità
immobiliari di proprietà pubblica, con riferimento anche a sole determinate categorie.
Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del
canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per
i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in
alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.
Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale,
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo
al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di
locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche
per un periodo limitato dell’anno 2022. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un
regolare titolo di soggiorno.
In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato
costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell’anno successivo.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e
A9.
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della
L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo
familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il
componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di
proprietà, non possa godere del bene.
Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed
affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
Tipo documento | L. 431/98 ART.31 E SS.MM.II. - Fondo Sostegno Affitti - Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi , |
Numero e data | n. SSFSA001 del 01-01-2023 |
Data di pubblicazione | 1 Gennaio 2023 |
Oggetto | LEGGE 431/98 ART.31 E SS.MM.II. - Fondo Sostegno Affitti - Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi |
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