Informativa fondo sostegno affitti

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LEGGE 431/98 ART.31 E SS.MM.II. - Fondo Sostegno Affitti - Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi

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PROCEDIMENTO

Per l’individuazione dei beneficiari i Comuni predispongono un apposito bando pubblico, attenendosi alle
disposizioni contenute nel presente documento redatto annualmente dalla regione e nel Decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999), come integrato con il Decreto del
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022 (pubblicato in GU - Serie Generale n.
187 del 11.8.2022).
In considerazione del fatto che l’importo trasferito dalla Regione potrebbe essere insufficiente a coprire l’intero
fabbisogno di ciascun Comune, è necessario che i Comuni stessi prevedano espressamente nei propri bandi le
modalità̀ di assegnazione dei contributi. A tal fine, i Comuni potranno effettuare una riduzione proporzionale
dei contributi di tutti i richiedenti o stilare una graduatoria sulla base di parametri di priorità individuati dai
Comuni medesimi. In tal caso i suddetti parametri di priorità includono la presenza nei nuclei familiari
richiedenti di ultrasessantacinquenni, disabili o di situazioni di particolare debolezza sociale.
Trascorsi i termini per la presentazione delle domande, i Comuni eseguono l’istruttoria con il fine di
individuare le domande ammissibili, determinare il contributo spettante, ripartire il contributo tra i beneficiari
qualora le risorse stanziate non siano sufficienti, liquidare le risorse.
Il Comune predispone la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettua la liquidazione dei
contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.
Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilito a presentare
al Comune la documentazione attestante l’avvenuto pagamento, lo stesso Comune può, ai sensi e nei modi
indicati nell’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 11, della Legge n. 431/1998, prevedere che i contributi
destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
Il Comune pone in essere tutte le azioni necessarie affinché il procedimento si concluda con l’erogazione delle
risorse ai beneficiari nel minore tempo possibile.
Si ritiene utile ricordare che, nell’applicazione del procedimento in oggetto, trova applicazione, nell’ottica di
semplificazione amministrativa, l’art. 18 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..


DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità
immobiliari di proprietà privata. Ciascun Comune può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla
Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto, unità
immobiliari di proprietà pubblica, con riferimento anche a sole determinate categorie.
Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del
canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989. I Comuni possono destinare le eventuali risorse non utilizzate per
i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in
alloggi di proprietà privata, o viceversa, anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.
Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale,
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo
al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di
locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche
per un periodo limitato dell’anno 2022. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un
regolare titolo di soggiorno.
In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato
costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell’anno successivo.
Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e
A9.
Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della
L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo
familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il
componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di
proprietà, non possa godere del bene.
Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed
affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.


 

Tipo documento L. 431/98 ART.31 E SS.MM.II. - Fondo Sostegno Affitti - Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi ,
Numero e datan. SSFSA001 del 01-01-2023
Data di pubblicazione1 Gennaio 2023
OggettoLEGGE 431/98 ART.31 E SS.MM.II. - Fondo Sostegno Affitti - Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi
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Ulteriori informazioni

REQUISITO DI ACCESSO

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2,
comma 3, del decreto 7 giugno 1999, come integrati con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili del 13.7.2022:
Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime
INPS, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul
valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per
l’accesso all’edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto
è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale
l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a €
2.320,00.
Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. del 13.7.2022, i richiedenti devono
presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una
perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la
riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il
confronto tra le dichiarazioni fiscali dei due anni precedenti a quello di apertura del bando.
Il comma 9, dell’art. 1, del D.M. n. 290 del 19.7.2021, impone alle Regioni, entro il 31 dicembre 2022, di
inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un resoconto in ordine alle modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai Comuni, alle procedure e ai requisiti individuati per l'assegnazione dei
contributi spettanti, al fabbisogno riscontrato nell'intero territorio regionale, alle modalità di controllo adottate e
programmate e con riferimento alle eventuali criticità gestionali riscontrate. Poiché il mancato tempestivo invio
dei dati richiesti può determinare delle penalità per la Regione nei successivi trasferimenti, i Comuni hanno
l’obbligo di trasmettere al Servizio competente regionale le schede di monitoraggio mediante i format
predisposti dalla Regione, entro il 10 luglio per i dati riferiti al 30 giugno ed entro il 10 gennaio per i dati riferiti
al 31 dicembre.
I Comuni sono, altresì, tenuti a trasmettere entro 10 giorni dalla pubblicazione del bando comunale l’indirizzo
della pagina web del sito istituzionale comunale ove è pubblicato il suddetto bando. Tale pagina deve essere
dedicata al Fondo in argomento e raccogliere, oltre a tutte le informazioni utili all’utente, tutti gli atti relativi al
procedimento, tra cui la graduatoria provvisoria e quella definitiva. Il Comune, entro 10 giorni dall’avvenuta
pubblicazione della graduatoria definitiva, comunica alla Regione di aver effettuato la suddetta pubblicazione.

 

Riferimenti normativi

LEGGE 431/98 ART.31 E SS.MM.II.
Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999
Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022
comma 3, dell’articolo 11, della Legge n. 431/1998
art. 18 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
L.R. n. 13 del 1989

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