DECRETO 13502/DecA/18 – Foglio venatorio autorizzazione regionale caccia

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Con Decreto n. 13502 del 14/06/2013 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha adottato il foglio venatorio per la stagione venatoria 2013/2014 e successive.

Stemma comune di Loiri Porto San Paolo

Descrizione

Con Decreto n. 13502 del 14/06/2013 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha adottato il foglio venatorio per la stagione venatoria 2013/2014 e successive.

Ferma restando la validità dell’Autorizzazione Regionale di cui all’art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:

  • ritirare presso il Comune di residenza il foglio che dura per una sola stagione venatoria. L’incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
  • consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di residenza, il foglio per l’annata venatoria successiva;
  • Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all’art. 74, comma 5, della L.R. 23/98.
  • In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
  • Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
  • Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell’Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente Via Roma 80 – 09123 Cagliari e deve riconsegnarlo entro il 1° marzo di ogni anno debitamente compilato al Servizio Tutela suindicato.

Contestualmente alla ricezione del foglio venatorio l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela della Natura, se esplicitamente richiesto dal cacciatore, trasmetterà all’indirizzo di residenza del cacciatore (ovvero ad un altro indirizzo di domicilio da lui indicato) il foglio per l’annata venatoria successiva.

In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati nel foglio venatorio, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

  • Sigla della Provincia / Province in cui va a caccia.
  • Autogestita o AATV in cui va a caccia.
  • Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
  • Giorno e mese.

Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena incarnierato (si scrivono i numeri senza usare segni).

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul foglio venatorio, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia (si scrive il numero complessivo e non si devono usare segni).

Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia (si scrivono i numeri senza usare segni).

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito di selvaggina deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, al termine della stagione venatoria, deve riportare sull’apposita colonna “TOTALE” il numero complessivo di giornate usufruite e il numero complessivo dei capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

A chi rivolgersi

Sportelli Anagrafe del Comune di Loiri Porto San Paolo che riceve previo appuntamento da richiedersi al seguente indirizzo mail: anagrafe@comune.loiriportosanpaolo.ss.it

Tipo documento Foglio venatorio autorizzazione regionale caccia ,
Numero e datan. CACCIA02 del 01-01-2023
Data di pubblicazione1 Gennaio 2023
OggettoCon Decreto n. 13502 del 14/06/2013 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha adottato il foglio venatorio per la stagione venatoria 2013/2014 e successive.
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