L’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, prevede che “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La
IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”
Il successivo comma 668 stabilisce che “I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”.
Il comma 688 del medesimo articolo dispone che il versamento della TARI e della
tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.